Il legislatore dell’emergenza economico-sanitaria è intervenuto in merito al settore bancario.
Sono state inserite delle norme nel decreto Rilancio che permettono di modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistiti da garanzia statale (GACS) per adeguarne la disciplina alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19 (articolo 32);
le suddette norme autorizzano il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza – ELA), fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (articoli 165-167). Si ricorda che il provvedimento disciplina anche il regime di sostegno pubblico per l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni, diverse dalle banche di credito cooperativo, ovvero di quelle con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro (articolo 168-175).